Comune di PONTE DELL'OLIO   

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TITOLO I

 
PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI
 
ARTICOLO 1 – FINALITA’
 
Il servizio di Assistenza sociale del Comune di Ponte dell’Olio opera in conformità alla Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e, più nello specifico, in conformità alla Legge Regionale n. 2/2003 “Riordino e programmazione delle funzioni di Assistenza Sociale”.
Il Servizio Sociale del Comune di Ponte dell’Olio nelle sue diverse articolazioni è volto:
  • a prevenire e rimuovere ostacoli di natura individuale, familiare e sociale al pieno sviluppo della persona;
  • a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, di abbandono, di emarginazione e disagio sociale;
  • a favorire il mantenimento e reinserimento della persona nel proprio ambiente di vita, nel quadro più vasto di una politica dei servizi, nell’organizzazione produttiva e sociale tesa a superare gli squilibri territoriali, economici, sociali e culturali esistenti.
 
ARTICOLO 2 – PRINCIPI INFORMATORI DELL’INTERVENTO SOCIALE
 
L’esercizio delle funzioni di assistenza sociale è informato ai seguenti principi:
A)    superamento della logica assistenziale per categorie di cittadini, garantendo uguaglianza di prestazioni a parità di bisogni e differenziando gli interventi in rapporto alla specificità delle esigenze;
B)     rispetto della persona e della sua dignità;
C)    rispetto delle opzioni individuali degli utenti in riferimento alle risposte assistenziali esistenti;
D)    adeguatezza dell’intervento rispetto al bisogno ed alle esigenze psicologiche, familiari, relazionali e sociali della persona superando anche i tradizionali interventi di istituzionalizzazione e favorendo servizi che consentano il mantenimento e/o il reinserimento delle persone nel loro ambiente di riferimento familiare e sociale;
E)     qualificazione delle prestazioni, tempestività e professionalità dell’intervento;
F)     riservatezza con particolare riguardo allo stato ed al tipo di bisogno e alle prestazioni richieste o ricevute;
G)    coinvolgimento dell’utente e del gruppo sociale di appartenenza al progetto di intervento assistenziale;
H)    attivazione ed incentivazione della partecipazione dei cittadini e delle forze sociali con individuazione di adeguate iniziative di controllo sulla gestione dei servizi e sulla erogazione delle prestazioni da parte degli stessi.
 
ARTICOLO 3 – POLITICA DEI DIRITTI
 
L’esercizio delle funzioni di assistenza sociale, informato ai principi di cui sopra, deve specificamente garantire ai cittadini l’applicazione dei seguenti diritti:
  • diritto di informazione sulle potenzialità della rete dei servizi rispetto alle tipologie ed alla loro dislocazione;
  • diritto di informazione, tramite il principio della massima trasparenza, sulle modalità di accesso e sul sistema di contribuzione ai costi di gestione nonché sulle procedure;
  • diritto dell’utente di esprimere un preventivo consenso relativamente alle proposte di intervento elaborate dai servizi;
  • diritto a ricevere, entro un termine fissato, motivata risposta in merito alle richieste assistenziali avanzate;
  • diritto di ricorrere a forme di tutela in via amministrativa in caso di diniego o indisponibilità dell’intervento richiesto.
 
 
 
ARTICOLO 4 – DESTINATARI
 
I servizi, le prestazioni e gli interventi di assistenza sociale, nei limiti e nelle modalità espresse dalle Leggi di settore, sono rivolti indistintamente a tutti i cittadini residenti nel Comune di Ponte dell’Olio (art. 4 comma 2 L.R. 2/2003) con particolare riguardo alle persone non autosufficienti. Essi si estendono altresì alle persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio comunale che si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili e non tempestivamente attuabili dal Comune, Regione, Stato di appartenenza.
 
ARTICOLO 5 – TERRITORIALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
 
L’intervento assistenziale è fruito di norma nell’ambito territoriale di appartenenza dell’utente (Comune di Ponte dell’Olio) ovvero presso le strutture socio-assistenziali previste dal piano socio-assistenziale ad ambito distrettuale. In caso di comprovata necessità od opportunità la funzione dell’intervento assistenziale è disposta anche in ambito territoriale diverso, previ opportuni accordi con soggetti istituzionalmente competenti per territorio ed in riferimento alle leggi in vigore in materia.
 
ARTICOLO 6 – OPZIONI INDIVIDUALI DEGLI UTENTI
 
I destinatari degli interventi assistenziali possono scegliere liberamente, nell’ambito territoriale definito dall’articolo precedente, di accedere alle strutture ed ai servizi pubblici e/o convenzionati. Essi possono, in casi debitamente motivati, altresì concordare con il servizio sociale l’accesso a servizi e strutture privati non convenzionati sempre che gli enti gestori rispondano ai requisiti di legge.
 
ARTICOLO 7 – CONCORSO AL COSTO DELLE PRESTAZIONI
 
I nuclei familiari, definiti ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, dei figli legittimi, legittimati, naturali o adottivi, dei genitori, dei generi e le nuore, dei suoceri, dei fratelli e delle sorelle germani o unilaterali e dei nipoti di cittadini che usufruiscono delle prestazioni socio-assistenziali di cui al presente regolamento, sono chiamati ad intervenire solidalmente a sostegno di questi ultimi per far fronte agli oneri economici che ne derivano.
 
 
TITOLO II
 
FUNZIONI E MODALITA’ DI ESERCIZIO
 
ARTICOLO 8 – LE FUNZIONI E L’ESERCIZIO IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA
 
Spettano al Comune tutte le attività di promozione e garanzia per la realizzazione del sistema locale della rete dei servizi, da sviluppare in forma singola, convenzionata, associata o delegata assicurando e promuovendo il concorso dei soggetti del Terzo Settore.
Il Comune di Ponte dell’Olio esercita in maniera autonoma le funzioni socio-assistenziali relative ai seguenti interventi volti al mantenimento e/o al recupero dell’autosufficienza economica e/o sociale della persona esercitando tale titolarità attraverso:
-         istituzione di tutte le azioni possibili volte al sostegno della domiciliarità, per il mantenimento della persona nel proprio ambiente di riferimento il più a lungo possibile;
-         creazione di una rete di servizi pubblici, privati e di privato sociale presenti sul territorio finalizzata a fornire una risposta integrata ai bisogni dell’utenza;
-         interventi di carattere straordinario volti al miglioramento della situazione economica di persone in stato di bisogno;
-         realizzazione di attività di promozione sociale in collaborazione con le associazioni presenti sul territorio.
 
ARTICOLO 9 – INDIVIDUAZIONE DI INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE A GESTIONE DIRETTA
 
In attuazione alle funzioni di assistenza sociale di cui al precedente art. 8 edato atto, inoltre, che, ad oggi, al Comune compete in modo specifico la gestione diretta degli interventi a favore di “adulti” ed “anziani” nonché degli interventi a favore dell’utenza “minori e famiglie”, il Servizio Sociale del Comune organizza e gestisce, per il proprio ambito di competenza, i seguenti interventi e/o servizi:
a)      interventi di assistenza economica;
b)      servizio di assistenza domiciliare (SAD);
c)      istituzione pratiche per ingresso in strutture protette nonché per integrazione rette di ricovero;
d)      interventi promozionali e preventivi nel campo del lavoro, del tempo libero della socializzazione;
e)      sportello sociale;
f)        assegni di cura;
g)      Affidi;
h)      Adozioni;
i)        Affidi in assenza di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria;
j)        Assistenza domiciliare educativa;
k)      Appoggi educativi extra scolastici;
l)        Assistenza semiresidenziale e residenziale per minori-gestanti-donne sole con figli piccoli;
m)    Attività per la fruizione dei soggiorni estivi da parte dei minori.
 
Al fine di ridurre al massimo l’esigenza di servizi e di interventi assistenziali specifici, il Comune, nell’ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse disponibili, promuove il massimo sviluppo e la qualificazione dei servizi di carattere educativo, culturale, ricreativo, sportivo e di gestione del tempo libero, rivolti alla generalità della popolazione e promuove il massimo inserimento in detti servizi degli individui più deboli.
 
Al fine di individuare e concorrere alla eliminazione delle situazioni che determinano l’insorgere di stati di bisogno e di emarginazione, il servizio sociale:
1)                 attua indagini e ricerche per individuare gli stati di bisogno e di emarginazione in atto e le cause che li determinano, nonché le situazioni individuali e collettive di rischio;
2)                 predispone progetti mirati di intervento volti ad eliminare le cause che determinano gli stati di bisogno, attuando iniziative convergenti e coordinate nei vari settori della propria competenza;
3)                 attua iniziative volte all’informazione, alla divulgazione e al dibattito delle problematiche sociali al fine di contribuire alla promozione di una più elevata coscienza sociale.
 
 
TITOLO III
 
INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE A GESTIONE DIRETTA
 
CAPO I – INDICAZIONI GENERALI
 
ARTICOLO 10 – CONDIZIONI DI ACCESSO
Ogni intervento di servizio sociale, prestato nelle differenti forme di cui all'articolo 9, è inquadrato in un progetto individuale organico, finalizzato al reale recupero sociale del cittadino singolo o nucleo familiare che richiede il sostegno.
Si intende per nucleo familiare (attestato con stato di famiglia secondo l’anagrafe del comune di residenza), la famiglia costituita da uno o da entrambi i coniugi e dai figli legittimi, naturali riconosciuti, adottivi e affiliati; fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more-uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza risulti dallo stato di famiglia. Possono inoltre essere considerate componenti il nucleo familiare le persone non legate da vincoli di parentela o affinità, purché la convivenza risulti anagraficamente e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale ed abbia carattere di stabilità.
 
L’intervento economico da parte del Comune di Ponte dell’Olio è subordinato alla condizione che il richiedente, sia esso persona sola o nucleo familiare, non abbia parenti chiamati ad intervenire solidalmente o, qualora presenti, non siano in condizioni di dare adeguato sostegno.
Sull’accertamento di tali condizioni, il Servizio Sociale Comunale ha la più ampia facoltà di istruttoria, verifica e controllo.
 
Qualora i parenti chiamati ad intervenire solidalmente siano in condizioni tali da poter contribuire economicamente, ma pur invitati a farlo, si rifiutino di adempiere ai propri obblighi, l'Amministrazione Comunale procederà comunque all'erogazione del contributo, ma si avvarrà della facoltà di procedere ad azione legale di rivalsa per il recupero delle somme erogate indebitamente.
 
l soggetti ammessi alle prestazioni hanno l'obbligo di:
1. comunicare al Comune, entro 20 giorni, ogni variazione, derivante dalla mutata composizione familiare, dalle mutate condizioni di reddito e di patrimonio dichiarate al momento della presentazione della domanda e da qualsiasi altro elemento intervenuto;
2. rispettare gli impegni assunti con il progetto di intervento sociale concordato.
 
Per accedere a ciascun intervento di assistenza sociale occorre presentare domanda redatta su apposito modulo fornito dall’Ufficio di Servizio Sociale, con allegata la documentazione prevista per ciascun intervento ed indicata nel presente regolamento.
In caso di documentazione incompleta, la domanda non potrà essere protocollata in entrata e pertanto non verrà presa in esame.
 
ARTICOLO 11 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL MINIMO VITALE
 
Il "minimo vitale” viene individuato come parametro di riferimento per gli interventi erogatori descritti nel presente regolamento.
Il "minimo vitale" viene determinato, ai sensi del D.Lgs. n.109/98 e del D.Lgs. n. 130/2001, come segue:
 

Numero componenti del nucleo familiare:
Fascia di reddito:
1
Importo assegno sociale INPS
2
Importo assegno sociale INPS x 1,57
3
Importo assegno sociale INPS x 2,04
4
Importo assegno sociale INPS x 2,46
5
Importo assegno sociale INPS x 2,85

 
·        Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.
·        Maggiorazione di 0,20 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori.
·        Maggiorazione di 0,50 per ogni componente con handicap psico - fisico permanente di cui all'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, o di invalidità superiore al 66%.
·        Maggiorazione di 0,20 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.
L 'importo dell'assegno sociale dell’INPS sarà rivalutato annualmente in base agli aumenti pensionistici.
 
ARTICOLO 12 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA
 
Concorrono alla formazione della situazione economica le entrate complessive assoggettabili ad imposta IRPEF relativa a tutti i componenti del nucleo familiare, assumendo come periodo di riferimento l'anno solare precedente a quello della richiesta a meno che il bisogno non maturi nell'anno in corso in conseguenza di avvenimenti che hanno cambiato completamente la situazione.
L'ammontare della situazione economica viene determinato secondo quanto stabilito nel Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nel calcolo si tiene, inoltre, conto di ogni ulteriore entrata a qualsiasi titolo percepita.
In ottemperanza alla normativa vigente, la rendita INAIL e l'indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18/80, non vengono conteggiate all'atto delle determinazione del reddito ad eccezione dell’integrazione delle rette di ricovero.
Ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, il reddito complessivo del nucleo familiare sarà quello risultante dal modello ISE.
 
ARTICOLO 13 – CONCORSO ALLA SPESA DELLE PRESTAZIONI: SOGGETTI TENUTI
 
I cittadini che usufruiscono delle prestazioni socio-assistenziali di cui al presente Regolamento concorrono al costo delle medesime sulla base dei criteri specifici individuati per ciascun intervento agli articoli seguenti e sulla base delle norme generali di cui al presente TITOLO III.
 
Qualora le condizioni economiche dell’assistito non siano sufficienti a coprire il costo delle prestazioni previste, il Comune individua la partecipazione alla spesa da parte dei parenti chiamati ad intervenire solidalmente a sostegno dell’utente.
Ai sensi del vigente regolamento sono considerati parenti chiamati ad intervenire solidalmente:
a) il coniuge;
b) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e in loro mancanza i discendenti prossimi anche naturali;
c) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi anche naturali;
d) i generi e le nuore;
e) il suocero o la suocera;
f) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali con precedenza dei germani sugli unilaterali;
g) nipoti in linea retta.
 
Per i familiari di cui alle lettere a), b), c), d), e), g), del punto precedente si considera la situazione economica di tutti i componenti del relativo nucleo familiare.
I parenti di cui alla lettera f) del precedente comma 2 vengono presi in considerazione solo in mancanza delle altre categorie e la situazione economica viene calcolata in riferimento al solo familiare.
La convivenza di fatto e volontaria di più persone nello stesso alloggio viene considerata “nucleo familiare” anche in mancanza di legami di parentela o affinità (se indicata nello stato di famiglia).
 
 
CAPO II - ASSISTENZA ECONOMICA
 
ARTICOLO 14 – FINALITA’
 
L’assistenza economica è finalizzata:
·        a sostenere persone sole e/o nuclei familiari che, per svariate ragioni, non possono provvedere al soddisfacimento dei propri bisogni primari;
·        a contrastare e contribuire a rimuovere processi di emarginazione o istituzionalizzazione di persone e/o nuclei in difficoltà economiche;
·        promuovere l’uniformità degli interventi superando la divisione dei cittadini in categorie mediante l’adozione dell’ISE come parametro di riferimento per tutti gli interventi.
L'intervento economico dovrà avere carattere di temporaneità ed essere limitato al tempo necessario al reperimento, da parte del nucleo familiare o del singolo cittadino, dei mezzi economici necessari al sostentamento; deve inoltre essere definito e collocato in un progetto specifico predisposto dall'Assistente Sociale del Comune, eventualmente in collaborazione con i Servizi Territoriali che hanno in carico l'utente congiuntamente.
 
ARTICOLO 15 – UTENTI
 
Sono ammessi agli interventi di assistenza economica i cittadini e i nuclei familiari residenti a Ponte dell’Olio, che hanno inoltrato domanda con allegata documentazione ISE all’Ufficio Protocollo del Comune, per i quali sia dimostrato lo stato di bisogno e l’impossibilità, in quel momento, di farvi fronte diversamente attraverso valutazione sociale.
L’ammissione a detti interventi è subordinata alla verifica che il richiedente abbia esercitato i propri diritti a fruire di prestazioni da parte di altri organismi o istituzioni e che i familiari di cui all’articolo 433 e seguenti del Codice Civile adempiano ai propri obblighi di legge.
In caso contrario il Comune, attraverso i propri servizi, fornisce le indicazioni e la necessaria collaborazione provvedendo anche, previo consenso del richiedente, a richiamare i parenti all’assolvimento, ove possibile, dei propri doveri di mantenimento e solidarietà umana che non possono essere sostituiti dall’istituzione.
 
ARTICOLO 16 – INTERVENTI ECONOMICI
 
Il presente regolamento prevede la possibilità di erogazione dei seguenti benefici economici:
 
Art. 16.1 – CONTRIBUTI ECONOMICI DIRETTI E INDIRETTI RIVOLTI A MINORI E FAMIGLIE - Tali interventi socio-economici sono volti a perseguire l’integrazione sociale e l’autonomia economica dei soggetti e delle famiglie destinatarie, attraverso progetti personalizzati e contestuali trasferimenti monetari integrativi del reddito.
L’intervento deve essere definito in un progetto specifico predisposto dall’Assistente Sociale che ha in carico l’utente, la quale ha ampia discrezionalità nell’ambito degli strumenti professionali a disposizione nella valutazione degli interventi da attuare. I destinatari sono tenuti a rispettare gli impegni assunti nel progetto sociale; qualora non vi sia adesione allo stesso o si evidenzi mancanza di collaborazione da parte dell’utente si procederà a sospensione dei benefici.
Il presente articolo verrà disciplinato nell’apposito capo III, essendo destinato a specifica fascia di utenza.
 
Art. 16.2 – ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA - L'assistenza economica straordinaria è un intervento transitorio rivolto a nuclei familiari o a persone sole che si trovano a dover fronteggiare una improvvisa e straordinaria situazione di bisogno (gravi eventi morbosi che comportino spese sanitarie non coperte dal S.S.N., spese eccezionali per l'inserimento scolastico e professionale, calamità naturali, improvvisa mancanza per decesso, abbandono, carcerazione od altro di persona apportante un significativo contributo economico al nucleo familiare, ecc.).
La richiesta di intervento deve essere debitamente documentata sia dal punto di vista della situazione economica sia per quanto riguarda ciò che ha causato lo stato di necessità e la misura del contributo sarà determinata in base a tutti gli elementi che intervengono a determinare lo stato di bisogno.
Il contributo non potrà superare il 70% della spesa sostenuta e documentata e comunque non potrà superare un importo massimo di € 500,00.
Tale contributo può essere erogato al massimo per tre mesi consecutivi ma, in questo caso, non potrà superare la somma di € 150,00 mensili.
Art. 16.3 - ASSISTENZA FARMACEUTICA E MEDICA - E’ un intervento teso a garantire il diritto alla salute dei cittadini, che si trovino in particolari situazioni di necessità economica.
Con tale intervento si intende prevedere parziale rimborso della spesa complessiva relativa all’acquisto di farmaci e/o di presidi sanitari ritenuti essenziali e non rimborsabili dal S.S.N., nonché gli alimenti ed i prodotti di prima necessità per i neonati. 
Per usufruire di tale intervento i cittadini dovranno allegare alla richiesta presentata all’Ufficio di servizio sociale documentazione medica che attesti la necessità dei farmaci e presidi da acquisire.
 
Art. 16.4 – INTERVENTI DI EMERGENZA A INDIGENTI DI PASSAGGIO - Tali interventi economici sono esclusivamente finalizzati al raggiungimento del luogo di residenza da parte dell’interessato e consistono nella fornitura di una somma congrua all’acquisto di biglietto ferroviario o di altro mezzo di trasporto pubblico. Tali contributi sono svincolati da qualsiasi conteggio di reddito e sono erogati a persone non residenti nel Comune, alle quali non è possibile, data l’urgenza, chiedere la documentazione prevista per l’erogazione del contributo. E’ fatto carico comunque di acquisire copia di un documento di riconoscimento e di comunicare al Comune di residenza dell’interessato l’intervento fatto.
 
ARTICOLO 17 –MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
 
L’erogazione dei contributi avverrà con apposita determinazione a firma del Responsabile dell’Area Servizi Sociali, da liquidarsi a cura della Tesoreria Comunale, entro 30 giorni dalla di ricevimento della domanda.
I contributi economici si erogano di norma in denaro; qualora si verifichi che l’utenza non è in grado di gestire autonomamente i propri redditi in funzione delle necessità proprie e del nucleo familiare, il contributo in denaro può essere sostituito parzialmente o totalmente, temporaneamente o definitivamente da: erogazione di beni in natura o buoni e pagamento diretto di fatture, prestazioni, eccetera.
 
 
CAPO III - CONTRIBUTI ECONOMICI DIRETTI E INDIRETTI RIVOLTI
A MINORI E FAMIGLIE
 
ARTICOLO 18 - CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO
 
L’intervento può consistere in:
  • Erogazione diretta in denaro contante destinato all’utente in stato di bisogno, il cui ritiro può essere delegato dal richiedente ad altro soggetto, su indicazione del Servizio Sociale allo scopo di garantire la corretta finalizzazione del contributo (integrazione per pagamento affitto o utenze, acquisto beni di prima necessità, ecc.) o, sempre su richiesta dell’utente, ad altro componente del nucleo familiare del richiedente;
 
  • Erogazione indiretta per l’utilizzazione di servizi erogati dall’Amministrazione Comunale (mensa scolastica, asili nido, servizio trasporto scolastico, scuola materna, ecc.); la concessione di tale contributo è subordinata alla presentazione da parte del Servizio Sociale di una relazione motivata e riservata (da conservare agli atti e comunicare al servizio addetto), alla erogazione dello specifico servizio, nonché alla riscossione delle relative tariffe.
L’esenzione o la riduzione nel pagamento di tariffe rientra tra le ipotesi di intervento disciplinate dal presente Regolamento, con passaggio della domanda di beneficio attraverso il Servizio Sociale comunale, solo qualora i benefici stessi non possano essere concessi in base agli specifici regolamenti che disciplinano le tariffe di tali servizi (es. refezione scolastica, servizi all’infanzia) e, quindi, solo qualora il disagio evidenziato non sia di natura squisitamente economica, ma sociale. In mancanza, il Servizio Sociale non potrà proporre l’applicazione del beneficio.
 
ARTICOLO 19 - PRESUPPOSTI PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO
 
I contributi economici possono essere legati a situazioni di bisogno contingibile (in tal caso danno luogo ad interventi una tantum), ovvero di bisogno prolungato nel tempo e collegato ad un disagio socio-economico del nucleo familiare coinvolto, per la cui risoluzione necessiti un intervento di aiuto a più lungo termine.
In entrambi i casi (una tantum o contributi continuativi) l’erogazione del contributo è connessa alla valutazione di uno stato di bisogno socio-economico da parte dell’Assistente Sociale di riferimento e, successivamente, dell’Equipe di valutazione preposta.
L’erogazione di contributi economici, diversa dalla forma dell’una tantum, potrà essere concessa esclusivamente ai richiedenti che siano in possesso di risorse economiche inferiori alla soglia del minimo vitale (fatto salvo quanto contenuto negli articoli successivi sulle valutazioni rimesse al Servizio Sociale) e la sua entità verrà calcolata, di norma, corrispondentemente alla somma necessaria al raggiungimento del minimo vitale.
Il minimo vitale, ai fini dell’accesso ai contributi economici in forma diretta, si determina con riferimento alla pensione minima degli ultrasettantenni monoreddito (calcolata su 12 mensilità – come dalla tabella riportata al precedente Art. 11).
All’ISE del nucleo familiare del richiedente dovranno aggiungersi – se esistenti –:
  • l’importo assegno erogato da ex coniuge in base a provvedimento giudiziario
  • pensioni di invalidità e assegni sociali corrisposti ai componenti il nucleo familiare
  • assegni concessi ai sensi degli artt.65 e 66 della L. 448/1998 e intero contributo a sostegno dell’affitto (L. 431/1998).
I destinatari di contributi economici continuativi devono possedere, a pena di inammissibilità all’erogazione del contributo:
-          un patrimonio mobiliare (titoli di stato, obbligazioni, azioni, quote di fondi comuni d’investimento, depositi bancari, beni di valore) anche cointestato, non superiore a € 15.493,71
-          un patrimonio immobiliare – ad esclusione dell’immobile, non di lusso, di proprietà adibito a prima abitazione – che abbia un valore ICI inferiore o uguale a € 15.493,71.
 
ARTICOLO 20 - SEGNALAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO
 
Le segnalazioni di situazioni che richiedono l’intervento di sostegno economico nei confronti di terzi potranno essere fatte da persone fisiche o da enti pubblici e privati di norma in forma scritta, debitamente sottoscritte (in caso di Enti, dal legale rappresentante o dal Responsabile).
L’Assistente Sociale contatterà la persona segnalata indicando il nominativo della persona o dell’ente segnalante. Nel caso il segnalante ritenga opportuno richiedere di non essere indicato alla persona in situazione di disagio dovrà spiegare per iscritto il motivo. In questo caso l’assistente sociale valuterà l’opportunità di intervenire comunque informando il segnalante. Non saranno prese in considerazione segnalazioni anonime.
Da queste segnalazioni sono escluse le segnalazioni riguardanti il maltrattamento di minori che sono disciplinate da normative particolari. Le segnalazioni inviate da Servizi della A.U.S.L. (SERT, CSM, ecc.) dovranno essere corredate da relazione dell’Assistente Sociale, firmata dal responsabile del Servizio, che argomenti la necessità del contributo a carattere assistenziale, collocandolo all’interno di un proprio progetto di presa in carico.
 
ARTICOLO 21 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO
 
La richiesta per la concessione di contributi economici deve essere formulata per iscritto, dall’interessato, su apposito modulo disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali, previo colloquio con l’Assistente Sociale di riferimento, e presentata all’Ufficio Protocollo del Comune completa di tutta la documentazione necessaria.
Alla richiesta deve essere allegata l’attestazione ISEE delle condizioni economiche del nucleo di cui all’art.4 del D.Lgs. 31.3.1998 n.109 e successive modificazioni ed integrazioni (oppure l’attestazione provvisoria rilasciata in attesa della certificazione dell’ISEE di cui al medesimo art.4 D.Lgs.109/98) del nucleo familiare del richiedente, nonché ogni ulteriore documentazione ritenuta utile a chiarire le particolari circostanze, la natura, l’origine e l’entità del bisogno.
La mancata produzione della documentazione richiesta potrà comportare l’inammissibilità della domanda.
Gli Assistenti Sociali sono tenuti ad aiutare i richiedenti nella compilazione del modulo, qualora questi ultimi fossero impossibilitati o manifestassero difficoltà.
La compilazione della DSU (dichiarazione sostitutiva unica) da parte del nucleo verrà fornita da apposito Ufficio comunale preposto a tali adempimenti.
Non verranno prese in considerazione le domande non compilate in ogni loro parte sostanziale o non sottoscritte dal richiedente, o senza l’allegata documentazione necessaria.
Il richiedente cui sia stato concesso un beneficio economico erogabile periodicamente, è tenuto a dare pronto avviso delle modifiche della propria situazione economica che intervengono nel corso della durata dell’erogazione, pena la revoca retroattiva (a partire dal momento della modificata situazione economica) del beneficio, con conseguente obbligo di restituzione.
 
ARTICOLO 22 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA
 
La domanda di contributo economico, dovrà essere presentata, a cura del richiedente, all’Ufficio Protocollo del Comune.
Successivamente, l’Assistente Sociale, sulla base delle informazioni ottenute in sede di colloquio e delle altre informazioni in suo possesso, esprimerà il proprio parere in ordine alla sussistenza dello stato di bisogno e formulerà una proposta in ordine alla tipologia, all’entità ed alla durata dell’intervento.
La domanda verrà esaminata dall’Equipe di Valutazione, la quale formulerà proposta motivata in ordine alla concessione, alla tipologia (contributo economico o finalizzato alla riduzione o esenzione dal pagamento di servizi) e all’entità (quantum) del beneficio.
L’erogazione del contributo è disposta con determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali nell’ambito dei vincoli di bilancio dell’ente, e tenuto conto di quanto stabilito nella seduta tenuta dall’Equipe di Valutazione.
L’Ufficio di Servizio Sociale, entro 30 giorni dalla data di protocollo della domanda, completa in tutte le sue parti nonché corredata della documentazione richiesta, provvede a formalizzare l’accoglimento o il rigetto della domanda, comunicando tempestivamente e formalmente all’interessato l’esito della domanda.
In caso di domande incomplete della documentazione necessaria, la domanda stessa non verrà presa in considerazione fino alla regolarizzazione dei requisiti.
In caso di particolare complessità o di necessità di reperimento di informazioni particolari il termine viene prorogato di ulteriori 30 giorni previa informazione al richiedente.
La comunicazione dell’esito della domanda avverrà mediante lettera. La data di ricezione della comunicazione farà fede ai fini della decorrenza dei termini per il ricorso avverso la decisione adottata.
 
ARTICOLO 23 - MISURA DEL CONTRIBUTO
 
La misura del contributo economico diretto sarà pari alla differenza tra la soglia di accesso I.S.E., determinata secondo quanto disciplinato dalla tabella riportata all’Art. 11, rapportata con i parametri per il numero dei componenti familiari secondo la scala di equivalenza e l’ammontare I.S.E. posseduto dal nucleo, risultante dalla apposita attestazione, compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell’Ente.
È fatta salva la discrezionalità del Servizio Sociale, che con relazione specifica potrà differenziare l’entità del contributo, in base alla valutazione complessiva della situazione socio-economica del nucleo e del grado di collaborazione pregressa dell’utente al progetto sociale.
L’entità del singolo contributo mensile non potrà eccedere l’importo di € 200,00 salvo casi particolari per i quali si procederà diversamente, sulla base della valutazione sociale del Servizio Sociale.
L’entità del contributo una-tantum verrà valutato in sede di Equipe di Valutazione, su relazione dell’Assistente Sociale. Su casi particolari, valutati dall’Equipe, possono essere erogati contestualmente contributi economici mensili ed una tantum.
 
ARTICOLO 24 - DURATA DELL’EROGAZIONE
 
I contributi economici diretti sono erogati ordinariamente con frequenza mensile e per un periodo massimo di sei mesi deciso dall’Equipe di Valutazione.
I contributi economici indiretti (esenzioni e riduzioni tariffe) sono erogati ordinariamente su base annua (anno scolastico).
L’eventuale ed accertata modificazione dello stato di bisogno dell’utente (personalmente tenuto a darne comunicazione all’ufficio competente) può comportare la sospensione della prestazione o la riduzione della stessa nell’entità e/o nel tempo.
 
ARTICOLO 25 - CONTROLLI
 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese, sia direttamente sia avvalendosi di altri uffici della pubblica amministrazione e/o servizi esterni, mediante verifica a campione (ai sensi dell’art.71 del D.P.R. N.445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni).
A tal fine potrà richiedere, ai sensi dell’art.4 – comma 7 – del D.Lgs.109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, l’esibizione di idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.
La mancata esibizione, senza idonea giustificazione, dei documenti richiesti sarà equiparata all’accertamento di non veridicità delle dichiarazioni rese. Ulteriori controlli potranno essere effettuati con le modalità che l’Amministrazione Comunale riterrà più opportune.
Qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli, con obbligo di restituzione delle somme fino a quel momento indebitamente percepite, sia sotto forma di contributo diretto che indiretto. Non potrà più presentare, per un anno, altre richieste di contributi e incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e delle leggi speciali in materia.
 
ARTICOLO 26 - MODALITA’ DI EROGAZIONE E DECADENZA DAL BENEFICIO
 
L’erogazione dei contributi avverrà con apposita determinazione a firma del Responsabile dell’Area Servizi Sociali, da liquidarsi a cura della Tesoreria Comunale.
Al richiedente verrà data comunicazione scritta dell’esito della domanda secondo le modalità di cui al precedente articolo 22.
La decadenza dal beneficio è prevista qualora l’assistito non partecipi attivamente al progetto d’intervento sociale, ovvero non ne faccia l’utilizzo per il quale il contributo è stato erogato. In tal caso l’Assistente sociale che ha concordato il progetto d’intervento con apposita relazione dà atto della non collaborazione e con determinazione si procederà a formalizzare la decadenza dal contributo.
In caso di decadenza, il beneficiario è tenuto a restituire il contributo finalizzato e non utilizzato per il fine stesso, con modalità concordata con l’Assistente Sociale e gli Uffici Amministrativi. Il beneficiario decaduto non potrà essere ammesso ad un nuovo contributo per almeno 1 anno.
 
ARTICOLO 27 - RICORSI
 
Contro il provvedimento acquisito di accoglimento o di rigetto è ammesso ricorso con istanza scritta presentata al Comune di Ponte dell’Olio – Settore Servizi Sociali - o allo stesso spedito a mezzo raccomandata A/R. Il ricorso dovrà essere presentato improrogabilmente entro il termine di 30 giorni dall’avvenuta comunicazione del provvedimento, fatta ai sensi del precedente articolo 22. Farà fede, a tal fine, la data di protocollo del ricorso.
Nel ricorso dovranno essere indicate le ragioni, di fatto o di diritto, per cui si intende impugnare il provvedimento.
Il ricorso sarà esaminato dall'Equipe di Valutazione unitamente al Responsabile del Servizio Sociale che potranno accedere a tutti gli atti istruttori e convocare gli operatori che hanno avuto ruolo nel procedimento.
Qualora lo si ritenga opportuno potrà essere convocato il ricorrente.
L’Ente risponde all’istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, comunicandone l’esito al ricorrente con lettera con A/R.
 
ARTICOLO 28 - EQUIPE DI VALUTAZIONE
 
L’Equipe di Valutazione è composta dalle Assistenti Sociali in servizio, dal Consulente Tecnico e dal Consulente Educativo.
L’Equipe di Valutazione si riunisce, di norma una/due volte al mese con calendario stabilito dagli stessi componenti ed, in via straordinaria, su motivata ed urgente necessità segnalata da una delle Assistenti Sociali.
L’Equipe valuta collegialmente i casi esposti dalle singole Assistenti Sociali formulando, di concerto, la valutazione finale di erogazione o di diniego in ordine alla concessione, tipologia, entità e durata del beneficio.
Le istanze da sottoporre alla valutazione dell’Equipe dovranno essere complete della relativa documentazione di cui all’articolo 22.
 
 
TITOLO IV
 
SETTORE ANZIANI E ADULTI IN DIFFICOLTA’
 
CAPO IV - INTERVENTI PER L’AUTORIZZAZIONE E L’INTEGRAZIONE RETTE PER I RICOVERI STRUTTURE RESIDENZIALI A CARATTERE SOCIO-SANITARIO O SOCIO-ASSISTENZIALE
 
ARTICOLO 29 – FINALITA’
 
Le strutture residenziali a carattere socio-sanitario e socio-assistenziale sono rivolte al cittadino i cui bisogni, siano essi a carattere prevalentemente sociale o sanitario, non possono essere gestiti presso il domicilio di riferimento.
Tali strutture sono volte a garantire assistenza tutelare completa per tutte le attività quotidiane ed eventualmente assistenza sanitaria di base nell’ottica del recupero massimo possibile delle capacità dei ricoverati anche in relazione al progetto individuale elaborato dal servizio sociale.
 
ARTICOLO 30 – UTENZA
 
Sono ammessi al ricovero in strutture i cittadini residenti nel Comune di Ponte dell’Olio per i quali la prognosi medica esclude la possibilità di far regredire lo stato globale dei postumi invalidanti e di migliorare lo stato di salute con un’attività clinica continuativa, o comunque, gravemente non autosufficienti (portatori di parziale o totale invalidità motoria o in stato di debilitazione fisica o grandi handicap senili) per i quali il mantenimento presso il proprio nucleo familiare risulti impossibile.
 
ARTICOLO 31 – ATTIVAZIONE DELLA DOMANDA PER L’AMMISSIONE ALLA CASA PROTETTA
 
Il Comune di Ponte dell’Olio, tenendo conto delle valutazioni di cui all’art. 30, istruisce le pratiche per ingresso in strutture che siano in possesso dell’autorizzazione al funzionamento ai sensi della legislazione vigente, verificando anche l’eventuale richiesta di integrazione della retta da parte del Comune.
L’istruttoria per la richiesta di ammissione è effettuata dall’Assistente Sociale competente, la quale effettua una valutazione di primo livello della situazione attraverso la lettura dei bisogni e delle condizioni in cui versa l’utente.
L’Assistente Sociale richiede eventualmente l’intervento di Commissioni per valutazioni multidimensionali previste normativa vigente e dagli accordi interistituzionali presenti.
Alla domanda di ricovero in struttura presentata al Servizio Sociale del Comune di Ponte dell’Olio tramite compilazione di apposito modulo, deve essere allegato un certificato medico attestante le condizioni generali dell’utente nonchè la dichiarazione sostitutiva unica, redatta ai sensi del D. L.vo 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, dell’assistito e dei parenti chiamati ad intervenire solidalmente nel caso di richiesta di calcolo dell’integrazione della retta da parte del Comune. La mancata presentazione di uno dei suddetti documenti non consentirà la presa in esame della domanda stessa e la conseguente attivazione della pratica.  
 
ARTICOLO 32 – CONCORSO ALLA SPESA DEI RICOVERI IN CASA PROTETTA
 
L’utente ricoverato concorre al pagamento della retta per l’ammontare dell’intero reddito netto ad eccezione di una quota ammontante al 25% del trattamento minimo di pensione per l’invalidità, la vecchiaia, lavoratori dipendenti, destinato a spese di carattere personale.
Qualora il reddito del ricoverato sia insufficiente a coprire l’intera retta, in presenza di familiari chiamati ad intervenire solidalmente ad integrazione dell’intervento del ricoverato, questi concorrono alla spesa con quote percentuali rispetto alla propria situazione economica equivalente secondo la seguente tabella:
 

ISEE
QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE SULL’ISE (*)
Fino a € 9.000,00
1%
Fino a € 10.000,00
2%
Fino a € 11.000,00
2,5%
Fino a € 12.000,00
3%
Fino a € 13.000,00
3,5%
Fino a € 14.000,00
4%
Fino a € 15.000,00
5%
Fino a € 16.000,00
6%
Fino a € 17.000,00
7%
Fino a € 18.000,00
8%
Fino a € 19.000,00
9%
Fino a € 20.000,00
10%
Oltre € 20.000,00
Si applica un’aliquota progressiva che aumenta del 2% per ogni € 1.000,00 rispetto alla fascia precedente

(*) qualora il nucleo sia composto da più di un componente, la percentuale viene aumentata in misura al parametro indicato nella DSU
 
In relazione all’integrazione della retta di ricovero in struttura, si considerano parenti chiamati ad intervenire solidalmente i parenti di cui all’art. 433 del Codice Civile. I fratelli intervengono soltanto in mancanza degli altri e ad essi vengono applicate le percentuali di compartecipazione alla spesa di ricovero relative alle tre fasce ISEE immediatamente inferiori a quelle in cui rientrano.
 
Nel caso in cui l’ammontare delle quote a carico dei parenti chiamati ad intervenire solidalmente sia superiore alla differenza tra l’intera retta e la quota sostenuta dall’assistito, tale compartecipazione verrà ridotta proporzionalmente.
 
Qualora l’ammontare della retta risulti superiore rispetto alla capacità di compartecipazione del ricoverato e dei parenti chiamati ad intervenire solidalmente, il Comune provvede all’integrazione della quota residuale. In caso di suddivisione dell’onere della retta tra ricoverato – familiari – amministrazione comunale, è prevista la possibilità di accordi in deroga a quanto stabilito dal presente regolamento purchè l’onere a carico dell’amministrazione non subisca variazioni.
 
Nel caso in cui il Comune abbia integrato rette a favore di ricoverati in attesa di riconoscimento di pensione, indennità o provvedimenti affini, dovrà essere prevista la restituzione della somma integrata.
 
L’integrazione della retta da parte del Comune viene prevista esclusivamente su posti convenzionati in strutture della rete; solo in caso di indisponibilità di tali posti potrà essere prevista integrazione anche su posti non convenzionati sino al reperimento del posto convenzionato.
                                                                                                        
In casi particolari, presentati dall’Assistente Sociale e valutati singolarmente dalla Giunta Comunale, è possibile prevedere una regolamentazione differente rispetto all’integrazione della retta da parte dei parenti chiamati ad intervenire solidalmente.
 
ARTICOLO 33 – DEFINIZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEGLI UTENTI E DEI PARENTI CHIAMATI AD INTERVENIRE SOLIDALMENTE
 
La definizione della situazione economica delle quote di contribuzione al pagamento della retta di ricovero in struttura da parte degli utenti e dei parenti chiamati ad intervenire solidalmente presuppone una valutazione come segue:
·        il reddito del ricoverato viene considerato come l’insieme di tutte le entrate nette comprendenti lo stipendio, pensioni, pensioni di guerra, indennità di accompagnamento e qualsiasi altra assegnazione fissa in godimento, comunque documentate, incluse le somme esenti per legge da imposizione tributaria;
·        l’assistito che vive solo proprietario di beni immobili (documentati dalla presentazione della DSU redatta secondo quanto disciplinato dal D. L.vo 109/1998 e successive modificazioni ed integrazioni) può chiedere integrazione della retta soltanto un volta esaurito il valore dei beni immobili stessi stimati dall’Ufficio Tecnico Comunale;
·        relativamente al patrimonio mobiliare e finanziario l’assistito dovrà illustrare la propria situazione attraverso la presentazione della DSU redatta secondo quanto disciplinato dal D. L.vo 109/1998 e successive modificazioni ed integrazioni: qualora il suddetto patrimonio superi la somma di € 5.000,00 l’assistito dovrà contribuire al pagamento della retta per la somma eccedente il limite sopraindicato;
·        per i familiari chiamati ad intervenire solidalmente si prendono in considerazione i valori ISE ed ISEE risultanti dalla DSU redatta secondo quanto disciplinato dal D. L.vo 109/1998 e successive modificazioni ed integrazioni: da tale valore si detraggono eventuali spese continuative di carattere assistenziale debitamente documentate. Se i familiari del ricoverato fanno parte del suo nucleo, contribuiscono al pagamento della retta in base alla situazione economica calcolata senza considerare il ricoverato (simulazione di nucleo familiare senza il ricoverato);
·        i parenti di primo grado concorrono al pagamento dell’intera retta nel caso in cui possiedano beni immobiliari oltre la prima casa. Tale indicazione si applica anche nel caso in cui si sia verificata cessione o donazione del bene nei due anni antecedenti la richiesta di integrazione della retta;
·        ogni anno l’utente ed i parenti chiamati ad intervenire sono tenuti all’aggiornamento della documentazione reddituale e patrimoniale.
 
 
CAPO V - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S. A. D.)
 
ARTICOLO 34 – DEFINIZIONE, FINALITA’, OBIETTIVI E PRESTAZIONI
 
Il S.A.D. è costituito da un insieme integrato di interventi e/o prestazioni di carattere socio-assistenziale di base rese al domicilio del cittadino in condizione di limitata autonomia.
 
Scopo principale del Servizio di Assistenza Domiciliare è quello di mantenere o riportare la persona in condizioni di limitata autonomia alla situazione di maggior benessere possibile consentendone la permanenza nel proprio nucleo familiare e nel proprio ambiente di vita.
 
In relazione alle proprie finalità, il S.A.D. persegue i seguenti obiettivi:
a)      garantire una condizione di benessere all’utente assicurando, con adeguate prestazioni, il soddisfacimento delle fondamentali esigenze di vita;
b)      recupero delle potenzialità residue dell’utente per ristabilire o mantenere il più elevato livello di autonomia possibile;
c)      evitare l’istituzionalizzazione quando questa non sia assolutamente indispensabile;
d)      evitare ricoveri ospedalieri impropri derivanti da bisogni assistenziali;
e)      mantenere l’unitarietà del nucleo familiare evitando l’emarginazione dei suoi membri più deboli;
f)        evitare l’isolamento sociale dell’utente favorendo la sua partecipazione alla vita comunitaria e stimolandolo a mantenere ruoli e interessi;
g)      contribuire a prevenire e ridurre i processi involutivi fisici, psichici e sociali;
h)      recupero e pieno utilizzo delle risorse del nucleo familiare, del vicinato, e della comunità locale.
 
In attuazione degli obiettivi di cui sopra il S.A.D. garantisce le seguenti prestazioni:
1) prestazioni volte a favorire l’autosufficienza nella vita quotidiana:
·        aiuto nelle attività della persona su se stessa (alzarsi da letto, pulizie personali, vestizione, assunzione di pasti, corretta deambulazione, mobilizzazione degli arti, uso di accorgimenti per una giusta posizione degli arti in condizioni di riposo, ricorso ad accorgimenti o strumentazione per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, camminare, mobilizzazione della persona costretta a letto, somministrazione di medicinali).
·        Aiuto per il riordino dell’alloggio e le attività domestiche (cura delle condizioni igieniche dell’alloggio, riordino del letto e della stanza, cambio della biancheria, preparazione dei pasti, acquisti e simili)
·        Accompagnamento dell’utente per visite mediche, pratiche varie e altre necessità.
2) segretariato sociale ed educazione sanitaria
 
ARTICOLO 35 – ORGANIZZAZIONE E METODOLOGIA DI LAVORO DEL S.A.D.
 
L’attività del servizio viene assicurata mediante il seguente personale:
·        Addetto all’assistenza di base;
·        Assistente sociale.
 
L’addetto all’assistenza di base opera a diretto contatto con l’utenza per lo svolgimento delle prestazioni socio-assistenziali descritte all’articolo 34 e contribuisce all’attività di programmazione e gestione del servizio (stesura piani di lavoro individuali e programmi di attività del servizio settimanale, aggiornamento cartelle, incontri di équipe, eccetera).
 
Costituiscono elementi caratterizzanti l’intervento di questo Operatore:
·        un approccio globale ai bisogni di base relativi ai problemi della perdita di autonomia, quindi operante nell’area sociale con riferimento anche all’area socio-sanitaria;
·        una metodologia operativa il meno possibile sostitutiva valorizzando quindi e promuovendo la persona e la rete di riferimento (parenti, vicini, volontariato);
·        la capacità di attivare il proprio specifico professionale all’interno di un processo più ampio, coinvolgendo più servizi, basato sul progetto personalizzato di aiuto alla persona definito all’interno di un lavoro di equipe e quindi in collaborazione con altri operatori.
 
L’Assistente Sociale ha funzioni di programmazione e coordinamento dell’attività del servizio. In particolare:
·        cura l’istruttoria relativa alle richieste d’intervento e coordina le fasi di accesso al servizio;
·        coordina gli interventi degli operatori attraverso i piani di lavoro settimanali;
·        riferisce periodicamente all’Amministrazione Comunale su funzionamento ed attività del servizio;
·        coordina gli incontri periodici degli operatori del servizio per la programmazione e verifica dell’attività;
·        ha funzioni di collegamento con gli altri servizi coinvolti nei vari progetti d’intervento con l’utenza;
·        attiva e promuovere ogni possibile collegamento con le varie istanze della comunità locale che possano contribuire alla realizzazione degli obiettivi e finalità del servizio.
 
L’attività del S.A.D. viene programmata con i piani di lavoro settimanali definiti sulla base dei progetti di intervento individuali per ciascun utente e degli operatori in servizio. Per ogni utente viene compilata dagli operatori una cartella individuale utilizzata come strumento di programmazione e verifica dell’intervento.
 
Le prestazioni rese dal S.A.D. devono essere caratterizzate da complementarietà e sussidiarietà, nel senso che esse devono essere erogate nella specie e nella misura in cui l’utente e/o i parenti non siano in grado di soddisfare autonomamente i bisogni relativi. Il tipo, l’intensità e la durata delle medesime dovranno soddisfare il livello minimo del bisogno di autosufficienza e, contestualmente stimolare l’attivazione delle capacità potenziali residue dell’assistito, evitando che le prestazioni si sostituiscano ad attività che quest’ultimo sia ancora in grado di svolgere direttamente.
 
ARTICOLO 36 – ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
 
La richiesta di attivazione del servizio viene redatta su apposito modulo sottoscritto dal richiedente.
Vengono altresì allegati un certificato medico riportante le condizioni psico-fisiche della persona destinataria del servizio nonchè la dichiarazione sostitutiva unica, redatta ai sensi del D. L.vo 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, dell’assistito. Quest’ultima documentazione verrà richiesta soltanto nel caso in cui venga richiesta l’applicazione di una tariffa ridotta rispetto a quella massima stabilita dagli organi comunali competenti.
La domanda può essere inoltrata, oltre che dall’interessato, dal MMG, dai parenti o dalla rete informale.
 
I criteri di ammissione al servizio che vengono presi in considerazione dall’assistente sociale, a completamento della valutazione sociale globale effettuata, sono i seguenti:
 

 
CRITERIO
DESCRIZIONE DEL CRITERIO
PUNTEGGIO
assenza o carenza familiare determinanti stati di solitudine, isolamento, disagio
Evidenziare l’esistenza di parenti e/o altri care-givers è importante per valutare l’impatto del servizio sul caso oggettivando la valutazione con il numero dei riferimenti potenziali
OLTRE 4                pt. 0
 3                             pt. 1
 2                             pt. 2
 1                             pt. 3
 Nessuno             pt. 5
età (legata al rischio di perdita di autosufficienza)
Con l’aumento dell’età è sempre più elevato il rischio di perdita di autonomie e la necessità di supporto a diversi livelli
inferiore a 75           pt. 3
tra 75 e 80 anni    pt. 4
tra 81 e 90 anni    pt. 5
oltre 90 anni         pt. 6
 
Ambiente domestico
 
 
È importante valutare le condizioni ambientali in cui è inserito l’utente. Nello specifico occorre prestare attenzione a raggiungibilità dell’abitazione, rete di vicinato, condizioni igieniche e norme di sicurezza, ecc.
adeguata                PT. 0
parzialm. adeguata pt. 3
inadeguata             pt. 6

 
L’Assistente Sociale aggiorna periodicamente l’elenco delle domande di attivazione del servizio sulla base dei parametri indicati e sulla data di presentazione delle stesse.
Al momento della presa in carico viene redatto il piano assistenziale personalizzato.
E’ possibile recedere dalla presa in carico, dietro dichiarazione scritta di rinuncia al servizio.
Il servizio può essere sospeso temporaneamente da parte dell’utente o di un familiare, specificando il periodo e le motivazioni.
Eventuali assenze temporanee (ricoveri ospedalieri, RSA…), non provocano la dimissione dal servizio, tuttavia potranno essere effettuate prese in carico temporanee volte a sostituire l’utente assente. Il familiare è tenuto a comunicare in anticipo il rientro a domicilio. Il servizio si impegna a garantire le prestazioni entro tre giorni successivi al rientro a domicilio dell’utente.
Solo per sospensioni superiori ai due mesi non potrà essere garantita la presa in carico al rientro a domicilio.
 
ARTICOLO 37 – ASSENZA DI CONSENSO DELL’ANZIANO
 
Nel caso vi sia rifiuto da parte dell’anziano all’effettuazione degli interventi proposti, il servizio non procede alla loro effettuazione al fine di non mettere in atto interventi coercitivi della volontà della persona.
In situazioni di grave e avanzata demenza (adeguatamente documentata e sottoscritta dal medico curante o da servizi specialistici) nelle quali l’utente non sia in grado di esprimere consenso verbale ma vi sia un comportamento aggressivo e di rifiuto non verbale, la presa in carico del SAD, qualora assuma valenza irrinunciabile per la salute (igiene, mobilizzazione, prevenzione piaghe, …), sarà garantita solo per effettuare interventi essenziali ed indispensabili ai fini suddetti, ciò per ridurre al minimo motivi di turbamento e agitazione psico-motoria.
 
ARTICOLO 38 – RAPPORTO SERVIZO / UTENTE
 
I rapporti tra il personale e gli utenti del servizio devono essere improntati al reciproco rispetto, esprimersi con forme di comportamento corrette e dignitose in un clima di serena e cordiale collaborazione.
L’utente ed i suoi familiari dovranno attenersi a quanto segue:
·        accettare il piano assistenziale proposto e concordato, nonchè accettare la quota di contribuzione determinata in base a quanto stabilito dal presente regolamento;
·        avvertire il servizio dell’eventuale assenza dal proprio domicilio;
·        non chiedere agli operatori prestazioni fuori orario o non previste dal mansionario;
·        non interpellare privatamente il personale al proprio domicilio;
·        non richiedere informazioni sugli utenti del servizio ne porre in atto comparazioni con altre situazioni.
L’utente nulla deve al servizio ed al personale ad esso preposto se non il pagamento della quota di compartecipazione alla spesa, se prevista.
 
Gli operatori al contempo dovranno attenersi a quanto segue:
·        rispettare il mansionario del proprio profilo professionale;
·        non apportare autonomamente modifiche né all’orario di lavoro né al programma definito. Saranno possibili variazioni in situazioni di emergenza che verranno tempestivamente comunicate;
·        attenersi al segreto professionale e ai doveri di riservatezza;
·        partecipare ai momenti di formazione e alle riunioni settimanali di programmazione e verifica del lavoro svolto.
 
Il personale in servizio (dipendente dell’ente o in convenzione) rappresenta, nello svolgimento delle proprie funzioni, l’Amministrazione Comunale e, come tale, è vincolato al rispetto delle norme dettate in materia di amministrazione pubblica.
 
ARTICOLO 39 – CESSAZIONE, SOSPENSIONE O MODIFICHE DEL SERVIZIO
 
La cessazione è prevista dal Responsabile del Caso nelle seguenti situazioni:
·        rinuncia da parte dell’utente;
·        cambiamento delle condizioni che hanno determinato l’attivazione del servizio;
·        ricovero in struttura residenziale;
·        decesso.
La sospensione o eventuali modifiche sono disposte dal Responsabile del Caso qualora siano mutate le condizioni che hanno contribuito alla stesura del PAI.
Ogni variazione del piano di lavoro e del calendario delle prestazioni deve essere preventivamente concordato con l’utente.
 
ARTICOLO 40 – CRITERI DI CONTRIBUZIONE DA PARTE DEGLI UTENTI AL COSTO DEL SERVIZIO
 
Gli utenti del servizio domiciliare sono tenuti a contribuire ai costi del medesimo in base alle accertate e reali disponibilità economiche.
Il servizio verrà erogato gratuitamente agli anziani con ISEE inferiore all’ammontare del minimo vitale.
Gli organi comunali competenti determinano annualmente la quota fissa a carico comunale in base al costo effettivo del servizio e conseguentemente viene individuato il costo massimo a carico dell’utente.
Per gli utenti valutati non autosufficienti dall’Unità di Valutazione Geriatria Territoriale è prevista una riduzione a carico del costo dovuto nella misura del 50% della somma complessiva, che comunque non dovrà superare, insieme al rimborso AUSL, il costo totale complessivo a carico del Bilancio Comunale.
Le tariffe a carico dell’utente sono determinate in relazione ai valori ISE ed ISEE risultanti dalla DSU, redatta secondo quanto disciplinato dal D. L.vo 109/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, con quote percentuali secondo la seguente tabella:
 

 
ISEE
 
PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE
 
< MINIMO VITALE
 
NESSUN COSTO A CARICO DELL’ UTENTE
 
MINIMO VITALE - € 7.000,00
 
10% DEL COSTO ORARIO DEL SERVIZIO
 
€ 7.001,00 – € 8.000,00
 
15% DEL COSTO ORARIO DEL SERVIZIO
 
€ 8.001,00 – € 9.000,00
 
20% DEL COSTO ORARIO DEL SERVIZIO
 
€ 9.001,00 – € 10.000,00
 
30% DEL COSTO ORARIO DEL SERVIZIO
 
€ 10.001,00 - € 11.000,00
 
35% DEL COSTO ORARIO DEL SERVIZIO
 
€ 11.001,00- € 13.000,00
 
40% DEL COSTO ORARIO DEL SERVIZIO
 
€ 13.001,00- € 15.000,00
 
50% DEL COSTO ORARIO DEL SERVIZIO
 
€ 15.001,00 - € 18.000,00
 
70% DEL COSTO ORARIO DEL SERVIZIO
 
€ 18.001,00 - € 21.000,00
 
90% DEL COSTO ORARIO DEL SERVIZIO
 
> € 21.001,00
 
100% DEL COSTO ORARIO DEL SERVIZIO

 
 
Dall’ISE degli utenti sono detratte le spese continuative di carattere assistenziale accertate in istruttoria solo nel caso non siano stati assegnati allo scopo altri benefici (assegno di cura, indennità di accompagnamento, ecc).
In presenza di specifici progetti socio-assistenziali documentati con idonea documentazione ed in situazioni di particolare e straordinario disagio, su proposta del Responsabile del Caso, possono essere previsti, dagli organi comunali, esoneri totali o parziali del concorso spesa dovuto fatte salve le disposizioni di legge e regolamentari.
 
 
CAPO VI - SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELECONTROLLO
 
ARTICOLO 41 – DEFINIZIONE E FINALITA’
 
Il Comune di Ponte dell’Olio prevede a favore di cittadini anziani e disabili il servizio di Telesoccorso e Telecontrollo, un servizio che ha la finalità di sostenere la persona al proprio domicilio mediante l’attivazione di un sistema composto da un presidio e da controlli periodici previa individuazione degli utenti destinatari.
 
ARTICOLO 42 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
 
Ciascun utente individuato come destinatario del servizio dovrà essere dotato di una apparecchiatura che, collegata al telefono fisso dell’abitazione dell’utente stesso, sia in grado di trasmettere al Centro operativo dell’ente gestore del servizio la segnalazione di stato di bisogno.
Per ciascun utente sarà compilata, presso il Centro operativo dell’ente gestore del servizio (attivo sulle 24 ore), un’apposita scheda contenente tutte le indicazioni utili per procedere in ogni momento ad un pronto ed efficace intervento. La scheda dovrà inizialmente essere composta dai dati relativi alla persona (dati anagrafici, recapito, numero telefonico, informazioni sanitarie fornite attraverso un certificato medico redatto dal MMG), nonché dai recapiti di parenti e/o eventuali componenti della rete informale che devono essere avvisati in caso di necessità. In seguito, dal momento della presa in carico, verranno eseguiti aggiornamenti costanti della scheda personale dell’utente con la registrazione di eventuali chiamate da parte dello stesso ricevute dal Centro operativo dell’ente gestore del servizio, nonché con la registrazione delle chiamate di controllo periodiche.
Il Centro operativo dell’ente gestore del servizio dovrà pertanto essere dotato di apparecchiature elettroniche in grado di ricevere in tempo reale il segnale di chiamata proveniente dall’utente, di individuarne la provenienza e di attivare la procedura per far fronte alla segnalazione.
Il Centro operativo dell’ente gestore del servizio registrerà automaticamente sulla scheda sopraindicata ogni chiamata (in arrivo ed in partenza) con l’indicazione dei motivi e degli interventi predisposti.
Il Centro operativo dell’ente gestore del servizio programmerà infine un contatto telefonico con cadenza regolare, di norma settimanale (telecontrollo), con ogni assistito, con l’obiettivo di perseguire, seppur in minima parte, i seguenti risultati:
·        sostegno alle attività a favore di persone anziane e/o disabili finalizzate alla prevenzione dell’isolamento sociale;
·        sostegno affettivo;
·        monitoraggio della situazione ambientale e personale dell’assistito.
Il Centro operativo dell’ente gestore del servizio avrà cura di verificare periodicamente l’efficienza dell’apparecchiatura e dei suoi collegamenti, garantendo così il più tempestivo intervento di riparazione/sostituzione possibile, in caso di guasti o di non corretto funzionamento.
 
ARTICOLO 43 – UTENTI DEL SERVIZIO
 
Possono inoltrare richiesta di attivazione del servizio anziani e/o disabili residenti sul territorio comunale di Ponte dell’Olio in condizione di disagio o particolarmente a rischio.
Al fine di sostenere il mantenimento delle suddette categorie di utenza presso l’ambiente domestico, nell’individuazione degli utenti saranno privilegiati:
·        soggetti anziani e/o disabili che vivono soli o con persone appartenenti anch’esse a “fasce deboli” (coniuge anziano, invalidi, disabili, ecc.);
·        soggetti che versano in condizioni sanitarie precarie, attestate tramite certificato redatto dal MMG;
·        soggetti che presentano evidente disagio sociale, rilevato tramite istruttoria dell’assistente sociale del Comune di Ponte dell’Olio competente per area di utenza.
 
ARTICOLO 44 – MODALITA’ PER L’AMMISSIONE AL SERVIZIO
 
La richiesta di attivazione del servizio viene redatta su apposito modulo sottoscritto dal richiedente riportante, tra le altre informazioni, anche un elenco di persone (parenti o rete informale) da contattare in caso di segnalazione di bisogno da parte dell’utente.
Vengono altresì allegati un certificato medico riportante le condizioni psico-fisiche della persona destinataria del servizio nonchè la dichiarazione sostitutiva unica, redatta ai sensi del D. L.vo 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, dell’assistito.
La domanda può essere inoltrata, oltre che dall’interessato, dal MMG, dai parenti o dalla rete informale.
In caso si registrasse un numero superiore di richieste rispetto a quelle consentite dalla reale disponibilità di risorse finanziarie determinate tramite gli stanziamenti iscritti annualmente a bilancio, si procederà a creare lista d’attesa in base all’ordine di arrivo delle domande.
 
ARTICOLO 45 – CRITERI DI CONTRIBUZIONE DA PARTE DEGLI UTENTI AL COSTO DEL SERVIZIO
 
Il costo del servizio è composto da:
-          quota una tantum per attivazione del servizio (determinata in sede di approvazione della convenzione con l’ente gestore);
-          quota mensile sul costo giornaliero del servizio (individuato in sede di approvazione della convenzione con l’ente gestore) determinata in relazione ai valori ISE ed ISEE risultanti dalla DSU, redatta secondo quanto disciplinato dal D. L.vo 109/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, con quote percentuali secondo la seguente tabella:
 

 
ISEE
 
PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE
 
< MINIMO VITALE
 
0
 
MINIMO VITALE - € 7.000,00
 
30% DEL COSTO DEL SERVIZIO
 
€ 7.001,00 – € 8.000,00
 
50% DEL COSTO DEL SERVIZIO
 
€ 8.001,00 – € 10.000,00
 
70% DEL COSTO DEL SERVIZIO
 
> € 10.000,00
 
100% DEL COSTO DEL SERVIZIO

 
Per utenti con ISEE < MINIMO VITALE viene richiesto esclusivamente il costo di attivazione una tantum determinata in sede di approvazione della convenzione con l’ente gestore.
In ogni caso il concorso alla spesa del servizio da parte dell’utente non potrà superare il costo totale del servizio.
 
 
CAPO VII – SOGGIORNI MARINI
 
ARTICOLO 46 – FINALITA’
 
Il servizio soggiorni marini è finalizzato alla creazione di opportunità ricreative e socializzanti a favore della popolazione anziana e/o di soggetti in situazione di svantaggio sociale.
 
ARTICOLO 47 – DESTINATARI
 
Possono partecipare ai soggiorni estivi i seguenti soggetti:
·        cittadini ultrasessantacinquenni;
·        cittadini che, pur non rientrando nel precedente punto, per le loro particolari condizioni fisiche, sociali o psicologiche, ne possano trarre giovamento (es. portatori di handicap – individui in stato di solitudine o a rischio di emarginazione sociale – ecc.);
·        cittadini non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti che siano accompagnati da persone di loro fiducia che li assistano per ogni necessità.
 
ARTICOLO 48 – AVVISO PUBBLICO
 
L’Amministrazione Comunale stabilisce, tramite avviso pubblico, nel rispetto della normativa vigente e del presente regolamento, i requisiti d’accesso dell’utenza del servizio nonché indica gli orari e i giorni in cui è possibile presentare le adesioni  richiamando infine la quota di compartecipazione stabilita secondo quanto disciplinato dal presente regolamento.
A tale avviso pubblico viene data la più ampia diffusione secondo le modalità che l’Amministrazione ritiene più opportune al fine di garantire la pubblicizzazione del servizio.
 
ARTICOLO 49 – MODALITA’ PER L’ISCRIZIONE
 
Le domande di partecipazione al soggiorno marino, redatte su apposito modulo disposto dall’ufficio di servizio sociale, dovranno essere presentate presso lo stesso ufficio di servizio sociale nei termini stabiliti in occasione dell’avviso pubblico.
Alla domanda andrà allegata la seguente documentazione:
·        certificato medico attestante la compatibilità delle condizioni di salute del richiedente con la partecipazione al soggiorno, nonché eventuali patologie e terapie in corso;
·        in caso di richiesta di compartecipazione da parte del comune alla spesa del soggiorno occorre presentare DSU (dichiarazione sostitutiva unica), redatta ai sensi del D. L.vo 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, del richiedente.
 
Qualora il numero delle domande di partecipazione superasse il numero dei posti disponibili, verranno accolte le richieste seguendo l’ordine cronologico di presentazione della domanda e contestuale numerazione di protocollo.
 
ARTICOLO 50 – ASSISTENZA ECONOMICA
 
L’Amministrazione Comunale organizza i soggiorni marini per i soggetti indicati all’art. 47 prevedendo un’eventuale integrazione della quota di partecipazione a carico del cittadino con l’obiettivo di favorire persone con una situazione economica disagiata.
L’utente può chiedere al comune la compartecipazione al costo del soggiorno che verrà quantificata in base al valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare di riferimento dell’utente stesso in corrispondenza alle cifre indicate nella seguente tabella:
 

 
ISEE
 
CONTIBUTO A CARICO DEL COMUNE
 
€ 0,00 - € 5000,00
 
€ 200,00
 
€ 5001,00 - € 7000,00
 
€ 150,00
 
€ 7001,00 - € 9000,00
 
€ 50,00
 
> € 9000,00
 
€ 0,00

 
Tale agevolazione non viene applicata ai cittadini residenti in comuni diversi da Ponte dell’Olio.
Agli accompagnatori di anziani eventualmente presenti non viene applicato il beneficio economico previsto dal presente regolamento.
 
ARTICOLO 51 – PAGAMENTI
 
La quota di partecipazione alla spesa dovrà essere versata in unica soluzione entro il termine stabilito dall’ufficio di servizio sociale che si occupa della comunicazione della quota dovuta dal cittadino.
In caso di improrogabile e documentata necessità di rinuncia prima della partenza, il comune provvederà al rimborso. Non verranno invece prese in considerazione defezioni senza giustificato motivo.
 
 
TITOLO V
 
SETTORE MINORI E FAMIGLIE
 
CAPO VIII - ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI
 
ARTICOLO 52 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA A DOMICILIO
 
Il servizio di assistenza educativa a domicilio è costituito dal complesso di interventi educativi a sostegno di bambini e ragazzi residenti nel Comune di Ponte dell’Olio, all’interno del proprio nucleo familiare o a scuola o in sedi extra scolastiche idonee. Nasce dalla necessità di prefigurare condizioni ambientali volte a soddisfare il bisogno affettivo e di relazione del minore con l’adulto o con i pari.
In specifico il servizio si pone come finalità quella di promuovere un processo di cambiamento reale delle situazioni di disagio in cui il minore viene a trovarsi, costruendo una “alleanza” tra i diversi soggetti che interagiscono nelle risposte al bisogno e nell’attuazione di progetti adatti alle problematiche specifiche della famiglia, della scuola o del contesto territoriale.
 
ARTICOLO 53 - OBIETTIVI
 
Sono obiettivi del presente intervento:
-          sostegno alla famiglia in caso di temporanea difficoltà;
-          mantenimento del minore in famiglia attraverso il rafforzamento delle figure parentali ed il recupero delle risorse della famiglia stessa e dei suoi rapporti con il territorio;
-          costituzione di una rete di legami tra nucleo e contesto sociale per lo sviluppo delle competenze finalizzate all’acquisizione di un’autonomia della famiglia del minore.
 
ARTICOLO 54 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO
 
L’attivazione dell’intervento può avvenire:
- su proposta degli operatori dell’équipe psico-sociale comunale in seguito a mandato del Tribunale per i Minorenni/Tribunale Ordinario o su propria valutazione;
- su richiesta della scuola attraverso i propri dirigenti;
- su richiesta delle famiglie stesse.
La presa in carico della situazione di disagio è di competenza dell’equipe, che valuta la possibilità di attuazione di un progetto di intervento sul caso presentato.
Il Servizio Sociale stabilisce la data di attivazione dell’intervento compatibilmente con la disponibilità di risorse strumentali.
I metodi, i tempi e le attività vengono concordate con le parti interessate; la presa in carico prescinde dalla situazione economica del nucleo familiare.
Il servizio educativo a domicilio è reso attraverso l’utilizzo di Cooperative Sociali, Agenzie di privato sociale ed altre organizzazioni riconosciute dalla normativa vigente, che forniscono il personale specializzato in seguito a richiesta formale da parte del Servizio Sociale Comunale.
L’intervento si esaurisce con il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel progetto.
 
 
CAPO IX - SERVIZIO DI CENTRO EDUCATIVO
 
ARTICOLO 55 - DESCRIZIONE ED OBIETTIVI
 
Il centro educativo si prefigge la realizzazione di un intervento socio-educativo rivolto a bambini e ragazzi attraverso l’attivazione di attività diversificate in relazione alle varie fasce d’età.
L’obiettivo è di fornire un sostegno scolastico ed animare il tempo libero attraverso la promozione di attività che consentano di sperimentare la libertà e la creatività, vivere un’esperienza di gruppo che porti a sviluppare relazioni positive con l’opportunità di scoprire proprie risorse e svilupparle.
 
ARTICOLO 56 - DESTINATARI
 
Il Centro educativo è indirizzato a minori infanti e preadolescenti, di età compresa tra i 6 ed i 14 anni (elementari e medie).
 
ARTICOLO 57 - ISCRIZIONE
 
L’iscrizione del servizio dovrà essere effettuata dal genitore o da chi ne fa le veci, tramite la compilazione dell’apposito modulo presso l’ufficio comunale competente indicativamente nel mese di settembre di ogni anno od in corso d’anno anche presso la sede del centro educativo.
Le iscrizioni possono essere effettuate fino a copertura dei posti disponibili; in caso di superamento del numero delle iscrizioni sarà data precedenza ai minori residenti ed alle famiglie in cui entrambi i genitori lavorano.
 
ARTICOLO 58 – COSTI
 
Il costo per la frequenza del centro educativo è a carico delle famiglie e viene concordato con l’Amministrazione Comunale al momento della stesura del progetto educativo.
 
ARTICOLO 59 - NORME FINALI
 
L’Ufficio di Servizio Sociale provvede all’approvazione, divulgazione, controllo e verifica dei progetti educativi proposti ed attuati dall’ente gestore.
Il funzionamento del servizio è di norma strutturato sull’anno scolastico dal mese di settembre al mese di maggio.
 
 
CAPO X - SERVIZIO DI CENTRO DI AGGREGAZIONE
 
ARTICOLO 60 - DESCRIZIONE ED OBIETTIVI
 
Si vuole promuovere una nuova possibilità di integrazione ed aggregazione, creando uno spazio che miri all’accoglienza, che fornisca gli strumenti perché i ragazzi possano formarsi come cittadini a cui spettano diritti, ma a cui corrispondano doveri e dunque responsabilità, dove si possa imparare a comunicare con gli altri e dove si possano trovare informazioni su temi di loro interesse.
L’elemento caratterizzante di questo servizio è dato dal fatto che le attività svolte sono individuate e realizzate dai ragazzi, con la guida dell’educatore, affinché possano sentirsi partecipi e possano avere un ruolo attivo.
 
ARTICOLO 61 - DESTINATARI
 
I destinatari del progetto sono gli adolescenti e ragazzi di età compresa tra i 14 ed i 20 anni sia del comune di Ponte dell’Olio sia i residenti di tutta la Val Nure.
 
ARTICOLO 62 - ACCESSO
 
L’affluenza è spontanea. Con l’ente gestore possono essere previsti momenti di pubblicizzazione e promozione delle attività del centro d’aggregazione.
 
ARTICOLO 63 – NORME FINALI
 
L’Ufficio di Servizio Sociale provvede all’approvazione, divulgazione, controllo e verifica dei progetti e delle attività proposti ed attuati dall’ente gestore.
Il funzionamento del servizio è di norma strutturato dal mese di ottobre al mese di maggio.
 
 
CAPO XI - RICOVERI IN COMUNITA’
 
ARTICOLO 64 - CARATTERISTICHE E FINALITA’
 
L’inserimento di minori in comunità viene attuato dai Servizi Sociali quando si verifica una situazione di pregiudizio all’interno del nucleo familiare o in carenza dello stesso, in situazioni di emergenza o nel caso in cui non vi siano i presupposti per il collocamento in affido.
 
L’obiettivo è di garantire al minore una possibilità di crescita in un ambiente educativo consono alle sue necessità. Questo tipo di intervento si colloca all’interno di un progetto elaborato dal Servizio Sociale per il minore stesso.
 
L’inserimento in comunità avviene, generalmente, in seguito a decreto dell’Autorità Giudiziaria di affido del minore al Comune e comporta l’assunzione dell’impegnativa per la retta ed eventuali oneri accessori.
 
Se il ricovero a favore di minori avviene in accordo con la famiglia di origine, l’Amministrazione Comunale può avvalersi della partecipazione finanziaria della stessa secondo valutazione del Servizio Sociale.
 
La dimissione del minore avviene in seguito al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto e, quindi, al suo rientro in famiglia oppure per un passaggio in famiglia affidataria, o per il raggiungimento della maggiore età che comporta una diversa progettualità.
 
 
CAPO XII - AFFIDO
 
ARTICOLO 65 - RIFERIMENTI NORMATIVI
 
L’affido è disposto dal Comune, o chi da esso delegato, in applicazione delle norme contenute nella Legge n.149/01.
Il presente regolamento è un riferimento normativo che definisce i criteri, i tempi e le modalità dell’affidamento e gli impegni ed i diritti dell’Amministrazione, delle famiglie d’origine e degli affidatari.
 
ARTICOLO 66 - IMPEGNI DEL COMUNE
 
Il Comune responsabile dell’affido provvede a:
-          formalizzare l’affido sia consensuale sia non consensuale, utilizzando un contratto. Nel contratto devono essere indicate la durata dell’affido, gli interventi per il minore e per la famiglia d’origine, i tempi di verifica, i diritti ed i doveri delle persone e dei Servizi coinvolti;
-          erogare il contributo economico a favore degli affidatari, svincolato dal reddito e definito dal Servizio Sociale nell’ambito del progetto individualizzato a favore del minore. Inoltre provvede al rimborso, previa valutazione dei servizi territoriali, dietro presentazione di preventivo, delle spese straordinarie quali:
o       visite specialistiche e interventi di cura, rivestenti caratteristica dell’urgenza o della lunga durata, usufruiti in struttura non convenzionata;
o       spese per cure e riabilitazione usufruite in strutture convenzionate;
o       spese di psicoterapia, se non disponibili in strutture convenzionate;
o       libri di testo e materiale scolastico non rimborsato dalla scuola;
o       spese per prestazioni di sostegno e/o integrazione all’intervento degli affidatari, previa valutazione dell’equipe psico-sociale comunale in riferimento alle esigenze del minore.
-          attivare la copertura assicurativa per incidenti occorsi ai minori affidati, nonché per danni provocati a terzi dai minori stessi nel corso dell’affido;
-          garantire il rispetto dei diritti del bambino, della famiglia affidataria e della famiglia d’origine.
 
ARTICOLO 67 - DIRITTI DEL BAMBINO, DELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA E DELLA FAMIGLIA D’ORIGINE
 
Il BAMBINO ha diritto:
- ad essere preparato, informato ed ascoltato rispetto al progetto d’affido;
- a mantenere rapporti con la famiglia;
- a mantenere rapporti con la famiglia affidataria anche al termine dell’affido, quando non vi sia controindicazione.
 
La FAMIGLIA AFFIDATARIA ha diritto:
- ad essere informata sulle finalità dell’affidamento, in generale e per lo specifico progetto;
- ad essere coinvolta in tutte le fasi del progetto;
- ad avere un sostegno individuale e di gruppo;
- ad avere facilitazioni per l’accesso ai servizi sanitari, educativi e sociali;
- ad avere un contributo svincolato dal reddito, indicizzato annualmente, a cui si aggiungono le spese straordinarie sostenute.
 
La FAMIGLIA D’ORIGINE ha diritto:
- ad essere informata sulle finalità dell’affidamento, in generale e per lo specifico progetto;
- ad essere coinvolta in tutte le fasi del progetto d’aiuto per superare i problemi;
- ad avere un sostegno individuale sulle difficoltà;
- a mantenere i rapporti con il proprio figlio.
 
ARTICOLO 68 - COMPITI DEI SERVIZI TERRITORIALI
 
I Servizi Sociali svolgono attraverso l’Assistente Sociale e l’equipe interdisciplinare le seguenti funzioni:
-          esprimono una diagnosi psico-sociale, approfondita della situazione familiare, utilizzando tutti gli elementi di conoscenza già esistenti, forniti anche da altri servizi;
-          formulano un progetto mirato con gli obiettivi, la durata prevedibile, il programma d’aiuto alla famiglia d’origine, gli impegni del Servizio e delle famiglie, le modalità degli incontri tra famiglie e servizio;
-          individuano le caratteristiche della famiglia affidataria ritenute prioritarie per un possibile abbinamento;
-          collaborano con il servizio affidi per formulare il progetto d’affido e individuare la famiglia affidataria;
-          seguono lo svolgimento dell’affido con verifiche periodiche con gli operatori coinvolti nel progetto, le famiglie ed il bambino, predisponendo tutti gli interventi di sostegno necessari al bambino e alla sua famiglia;
-          promuovono iniziative di sensibilizzazione, pubblicizzazione ed orientamento delle persone per favorire una cultura d’accoglienza anche in collaborazione con Associazioni di volontariato e con realtà del privato sociale;
-          Conoscono e valutano l’effettiva disponibilità delle persone interessate all’affido attraverso un lavoro di informazione, formazione individuale e/o di gruppo riguardo gli aspetti giuridici, sociali e psicologici dell’affidamento;
-          sostengono le famiglie affidatarie prima e durante l’affido con colloqui ed incontri individuali e con gruppi di famiglie affidatarie, condividendo con gli altri operatori frequenti momenti di verifica.
 
ARTICOLO 69 - IMPEGNI DELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA
 
Le famiglie affidatarie si impegnano a:
-          provvedere alla cura, al mantenimento, all’educazione e all’istruzione del bambino in collaborazione con i Servizi, tenendo conto, ove possibile, delle indicazioni dei genitori;
-          mantenere, concordando le modalità con gli operatori dei Servizi, i rapporti con la famiglia d’origine, nel rispetto delle prescrizioni dell’autorità giudiziaria;
-          assicurare discrezione circa la situazione del minore e della sua famiglia d’origine;
-          collaborare con i Servizi e con la famiglia d’origine, dove è possibile.
 
ARTICOLO 70 - IMPEGNI DELLA FAMIGLIA D’ORIGINE
 
La famiglia d’origine del minore in affido si impegna a:
-          aiutare il proprio figlio nelle diverse fasi dell’esperienza dell’affido;
-          rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il figlio e la famiglia affidataria, come concordato con gli operatori dei Servizi, nel rispetto delle prescrizioni dell’autorità giudiziaria;
-          collaborare con i servizi e la famiglia affidataria.
 
 
ARTICOLO 71 - CONCLUSIONE DELL’AFFIDO
 
L’affidamento si conclude con provvedimento dell’autorità che lo ha disposto, quando la famiglia d’origine ha superato le proprie difficoltà, o nel caso in cui la prosecuzione non sia più di interesse del minore, o con la maggiore età.
Gli operatori sono tenuti ad informare le persone coinvolte sull’andamento dell’affido e sulla valutazione relativa alla conclusione dello stesso.
Gli stessi operatori hanno il compito di preparare la conclusione, di sostenere ed aiutare il bambino, la sua famiglia e la famiglia affidataria a realizzare il rientro e di mantenere per il tempo necessario i rapporti con la famiglia d’origine, il minore e la famiglia affidataria.
 
 
CAPO XIII – ADOZIONE
ARTICOLO 72 - RIFERIMENTI NORMATIVI
 
L’adozione è disposta in applicazione delle norme L. 184/83, modificata dalla legge 476/98 e dalla legge 149/2001; i riferimenti regionali sono la Deliberazione di Giunta regionale 3080/2001 e la Deliberazione di Giunta regionale 1495/2003.
 
ARTICOLO 73 - ISTRUTTORIA
 
Il Comune provvede ai seguenti adempimenti:
1.      effettuare un colloquio con la coppia aspirante all’adozione che si presenta al Servizio Sociale, evidenziare i pre-requisiti essenziali per l’adozione nazionale ed internazionale e invitare alla partecipazione al corso di formazione-informazione;
2.      in seguito alla richiesta di istruttoria la coppia verrà contattata dall’Assistente Sociale dell’equipe specialistica, per fissare la data del primo colloquio (il numero dei colloqui previsti dipenderà dalla valutazione tecnica degli operatori, in  più verrà effettuata una visita domiciliare);
3.      a conclusione del percorso, l’équipe psico-sociale elabora la relazione da inviare al TM di Bologna, i cui contenuti dovranno essere presentati alla coppia nell’ultimo colloquio di restituzione.
 
ARTICOLO 74 - POST-ADOZIONE
 
Il Comune provvede ai seguenti adempimenti:
1.      effettuare nell’arco dell’anno post-adottivo un colloquio ogni due mesi con la coppia per supportare le famiglie adottive nella delicata fase dell’inserimento del minore nel contesto sociale;
2.      a conclusione del percorso, l’équipe psico-sociale elabora la relazione da inviare al TM di Bologna, i cui contenuti dovranno essere presentati alla coppia nell’ultimo colloquio di restituzione.
 
 
TITOLO VI
 
SERVIZI ALLA COMUNITA’
 
ARTICOLO 75 - SPORTELLO SOCIALE
 
Lo Sportello Sociale e' un servizio del Comune di Ponte dell’Olio, attivato in collaborazione con la Provincia di Piacenza, creato per facilitare l'accesso al sistema dei servizi sociali e socio-sanitari del territorio. Si rivolge alle famiglie e a tutti i cittadini presenti sul territorio.
Lo Sportello Sociale e' collocato all'interno degli uffici Servizi Sociali dove personale preparato risponde alle richieste anche mediante colloqui individuali garantendo la privacy e la riservatezza.
Offre:
- informazioni attraverso una banca dati on line e/o materiale cartaceo;
- informazioni su iniziative, campagne e progetti del territorio;
- semplificazione dei percorsi burocratici e distribuzione di modulistica;
- orientamento ed aggiornamento sulle normative;
- ascolto e accoglienza dei bisogni e orientamento ai Servizi del territorio.
 
 
TITOLO VII
 
NORME TRANSITORIE E FINALI
 
 
Articolo 76 - DISPONIBILITA’ FINANZIARIA
 
Tutti gli interventi ed i servizi previsti e disciplinati nel presente regolamento sono vincolati alle disponibilità di bilancio definite annualmente dall’Amministrazione Comunale.
 
Articolo 77 - CASI PARTICOLARI
 
Per ciascun intervento e servizio contemplato all’interno del presente regolamento, è prevista la possibilità, in particolari situazioni sociali e/o economiche, di prevedere interventi differentemente disciplinati rispetto a quanto previsto dal regolamento stesso, fatta salva un’approfondita valutazione sociale da approvarsi con atto della Giunta Comunale.
 
Articolo 78 - TARIFFE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE
 
Il Comune di Ponte dell’Olio, tramite deliberazione di Giunta Comunale, definisce annualmente le tariffe e le quote di compartecipazione da parte dei cittadini per accedere ai servizi oggetto del presente regolamento.
 
 
 
Articolo 79 - ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI
 
Il presente regolamento abroga e sostituisce tutta la normativa comunale precedente.
 
Articolo 80 - TRATTAMENTO DATI SENSIBILI
 
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, il Comune dà atto del rispetto della normativa in materia di tutela della privacy ed assicura che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei cittadini e della loro riservatezza.
I dati personali forniti e raccolti in occasione delle richieste di cui al presente regolamento, verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del regolamento stesso.
In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dal Decreto Legislativo sopraccitato.